Statuto
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Titolo I°

DENOMINAZIONE
ART. 1
E' costituita un'Associazione non commerciale e di volontariato operante nei settori culturali e ricreativo che assume il nome di:
OFFICIUM CONSORT
Con sede legale in Via G. Rorario, 9 - 33170 - Pordenone. Detta Associazione si ispira ai principi della Legge 383/2000 e
del Decreto Legislativo 460/97.

Titolo II°

FINALITA'
ART. 2
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera per scopi culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi.

ART. 3
L'Associazione con la propria attività di promozione sociale si propone di:
a) promuovere lo studio e la passione del repertorio corale per la cultura pubblica e il servizio religioso.
b) Curare la preparazione vocale delle persone che dimostrino attitudine al canto.
c) Partecipare a Concerti, Rassegne, Concorsi e Competizioni musicali in sede Regionale, Nazionale ed Internazionale.
d) Indire corsi e seminari aventi come obbiettivi il miglioramento e perfezionamento vocale e la musica corale in genere.
e) Operare partecipando all'educazione civica ed estetica dei cittadini, diffondere la sensibilità artistica e valorizzando il grande patrimonio corale nazionale ed internazionale in genere.
f) Recuperare e valorizzare il repertorio corale antico con particolare attenzione allo studio del canto Gregoriano e delle forme polifoniche tardo medioevali, rinascimentali e barocche.

L'Associazione potrà:

a) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci.
b) Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale esclusivamente a titolo di autofinanziamento; in tal caso si osserveranno le normative amministrative e fiscali previste dalle vigenti leggi.
Inoltre l'Associazione potrà, previa delibera dell'Assemblea:

c) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti e aree d'interesse pubblico, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative culturali.

TITOLO III°

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
ART. 4
Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere ammessi Soci dell'Associazione tutti coloro, Cittadini italiani o stranieri, che dichiarino con atto formale la loro adesione all'iniziativa e si impegnino ad operare personalmente per le finalità statutarie.

ART. 5
Al fine di dare uniforme disciplina del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, si procede alle seguenti precisazioni:

a) Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberare adottate degli organi dell'Associazione.
b) Coloro i quali non raggiungono la maggiore età, potranno essere ammessi come aspiranti Soci, previa richiesta da parte di chi esercita la Potestà che assume diritto di voto per suo conto. Tali aspiranti saranno in ogni modo ammessi alle riunioni dell'Assemblea in qualità di uditori e come tali senza diritto di voto fino al raggiungimento della maggiore età.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART. 6
La qualifica di Socio da diritto a:

a) Svolgere l'attività di cantore a seguito di giudizio tecnico , artistico e vocale del Maestro Direttore che opera di concerto con il Vice Direttore. b) Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
c) Esprimere il proprio voto nelle sedi deputate.
d) Partecipare alle elezioni degli Organi Direttivi.
e) Presentarsi come candidato ed essere eventualmente eletto alle Cariche Sociali.
f) Essere informato sull'attività dell'Organizzazione.

La qualifica di Socio obbliga al dovere di:

a) Osservare lo Statuto, il Regolamento Organico e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
b) Partecipare alle riunione dell'Assemblea.

L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dagli Organi dell'Associazione.

ART. 7
I Soci che partecipano ad attività sociali, quali trasferte e manifestazioni culturali, sono tenuti a versare, se richiesto, un contributo associativo. La quota sarà stabilità dal Consiglio Direttivo, che definirà anche i tempi e le modalità del versamento. Le quote dei contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV°

RECESSO - ESCLUSIONE
ART. 8
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o morte.

ART. 9
L'esclusione del Socio dovrà venire a seguito di delibera del Consiglio Direttivo nei confronti di colui che:

a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni adottate degli Organi dell'Associazione. b) Senza giustificato motivo si renda moroso del versamento del contributo di cui al precedente Art. 6.
c) Svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o ne arrechi gravi danni materiali e morali.

ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate per iscritto ai Soci destinatari.

TITOLO V°

RISORSE FINANZIARIE E FONDO COMUNE
ART. 11
Il fondo comune è indivisibile. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) Contributi
b) Beni
c) Lasciti ricevuti
d) Ogni altro provente.

La gestione finanziaria è attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere depositati presso la Sede dell'Associazione per la consultazione da parte dei Soci almeno 7 (sette) giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale fatto salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE
ART. 12
L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli Associati. Il bilancio deve essere approvato in tale sede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOTLO VI°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 13
Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) I Revisori dei Conti

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 14
L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano. L'Assemblea generale degli Associati può essere ordinaria o straordinaria. All'Assemblea straordinaria competono:

a) Le modifiche allo Statuto.
b) Lo scioglimento dell'Associazione e conseguente nomina dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aderenti e le delibere si riterranno valide se approvate da almeno 4/5 (quattro quinti) dei Soci aventi diritto al voto presenti. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) L'elezione delle cariche sociali
b) L'approvazione dei programmi di lavoro
c) L'approvazione del bilancio consuntivo
d) L'approvazione del bilancio di previsione.

La convocazione delle Assemblee, da effettuarsi mediante avviso scritto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, deve contenere:

a) Il luogo presso il quale si terrà l'assemblea
b) La data prevista per l'adunanza
c) L'orario di prima convocazione
d) L'orario e la data della seconda convocazione (solo nel caso di Assemblea Ordinaria)
e) L'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei soci intervenuti. In seconda convocazione qualsiasi sarà il numero dei presenti, le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice dei presenti. E' ammesso il voto per delega a meno delle motivazioni di scioglimento dell'Associazione. Non è in ogni modo ammessa più di una delega per Socio, ad esclusione di coloro che ricoprono cariche sociali per i quali non è ammessa alcuna delega.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal suo vice o eventualmente da persona designata dall'Assemblea stessa. La nomine del Segretario à fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 16
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli Associati in un numero sempre ed in ogni caso dispari. Il numero di membri componenti il Consiglio Direttivo è determinato per decisione dell'Assemblea prima di passare alle operazioni di voto. Almeno i 2/3 dei componenti facenti parte del Consiglio Direttivo devono essere Soci cantori. I componenti del Consiglio restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo nel numero previsto e successivamente, in seno al Consiglio stesso, sono designati Presidente, Vice Presidente, Cassiere e Segretario. Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta per iscritto da recapitarsi ai membri del Consiglio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) Curare l'esecuzione delle delibere assembleari
b) Redigere il bilancio preventivo e consuntivo
c) Compilare i regolamenti interni
d) Stipulare atti e contratti inerenti l'attività sociale
e) Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati
f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione
g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione
h) In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, a ciascuno subentra il primo dei non eletti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinchè si provveda alla rielezione dei mancanti.

IL MAESTRO - DIRETTORE ARTISTICO e VICE DIRETTORE
ART.17
Il Maestro - Direttore e il Vice Direttore, sono nominati o sollevati dall'incarico dai membri del Consiglio Direttivo. Al Maestro spetta, di concerto con il Vice Direttore, la scelta del programma, la preparazione vocale dei coristi, la direzione tecnico - artistica del coro, la disciplina e l'ammissione di nuovi cantori. Il Maestro fa parte di Diritto del Consiglio Direttivo. Qualsiasi decisione presa in merito va comunicata al Presidente.

IL PRESIDENTE
ART. 18
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di sua assenza o comunque impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

IL SEGRETARIO
ART. 19
Il Segretario cura la tenuta dei registri dell'Associazione, redige i verbali delle Assemblee e del Direttivo e provvede alla corrispondenza.

IL CASSIERE
ART. 20
Il Cassiere provvede al servizio di esazione e pagamento secondo i mandati del Direttivo, tiene la contabilità, conserva le quietanze e gli altri titoli giustificativi, cura la tenuta del libro cassa, conserva il contante. Prepara la bozza di Bilancio da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo.

I REVISORI DEI CONTI
ART. 21
Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da 2 (due) membri nominati dall'Assemblea simultaneamente alle altre cariche sociali, siano essi Associati o estranei. A loro spetta il compito di controllare la gestione contabile dell'Associazione ed il suo movimento di cassa. Presentano annualmente all'Assemblea le loro relazione con le osservazione e la valutazioni del caso. I Revisori partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I PROBIVIRI
ART. 22
Il collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, estranei all'Associazione, nominati dall'Assemblea tra le persone più anziane, autorevoli, o di prestigio. Qualora dovesse sorgere controversia tra gli Associati in materia attinente all'Associazione ed i suoi Associati, le parti si impegnano a demandare la risoluzione amichevole della vertenza, secondo equità, alla decisione dei Probiviri.
Tale decisione potrà in seguito eventualmente essere appellata presso un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno per ciascuna parte ed il terzo scelto in comune accordo fra i Giudici o i Vice Giudici del mandamento di Pordenone oppure tra i Presidenti o Vice Presidenti di Associazioni similari nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO
ART. 23
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria con il voto dei quattro quinti (4/5) degli intervenuti di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore scelto fra anche i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo di attività similari, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23712/1996, N° 602. 6

NORME DI SALVAGUARDIA
ART. 24
Per tutto quanto non espressamente previsto e contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.


S.Vito Tagliamento, lì 11 Gennaio 2001

Il Segretario Stefano Giusti
Il Presidente Marco Casonato






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